Contratto a chiamata o intermittente: come funziona
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Direttore: Alessandro Plateroti

Contratto a chiamata o intermittente: come funziona

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Il contratto di lavoro intermittente è un contratto con il quale il lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione dietro chiamata del datore di lavoro, secondo tempi e modi stabiliti da quest’ultimo.

Il contratto di lavoro intermittente (cd. lavoro a chiamata) è una tipologia contrattuale di natura subordinata – la cui disciplina è contenuta all’interno del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

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Contratto di lavoro intermittente: Quadro normativo

Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015, è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

In mancanza di contratto collettivo i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tale istituto si differenzia tra ambito oggettivo e soggettivo. In particolare, per ciò che concerne l’ambito oggettivo delle attività a carattere discontinuo, come confermato nella risposta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all’Interpello n. 10/2016, è possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.

Inoltre, è importante ricordare che, con specifico riferimento al ruolo rivestito dalla contrattazione collettiva nell’individuazione delle esigenze sottese al ricorso al lavoro intermittente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1/2021 ha precisato che alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze”, non essendo loro riconosciuto il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato.

Per ciò che riguarda l’ambito soggettivo, invece, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:

  • con soggetti di età inferiore ai 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno;
  • con soggetti di età superiore ai 55 anni.

Contratto di lavoro intermittente: Forma

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi:

  • la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
  • il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
  • il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  • i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
  • le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
  • le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

Contratto di lavoro intermittente: Modalità di utilizzo

Con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate.

Contratto di lavoro intermittente: Divieti

Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente:

  1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223) che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, oppure presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  3. ai datori di lavoro che non hanno svolto la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2023 9:20

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